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Gentlemen Agreement



Curioso, davvero curioso il “fantasmagorico” mondo dell’Ufologia italiana. Alcuni di voi (pochi in verità… credo) hanno –forse- letto da “qualche parte” divertenti commenti ed inesistenti considerazioni relative ad una “famigerata” Carta che sarebbe stata alla base di qualche “oscura” operazione di accentramento, di controllo di gruppi ed associazioni, di “limitazione” di libertà e “modus operandi” altrui… Pura fantascienza… forse materia per chi –evidentemente- non ha tempo, mezzi e capacità per svolgere una corretta (ed accettabile) attività di ricerca e divulgazione. Comunque sia tali “farneticazioni”, in un certo senso, ci lusingano perché dimostrano –inequivocabilmente- come alcuni personaggi sono costretti, per ottenere una pur minima “visibilità”, ad attaccare quelli “più bravi” ricorrendo a “menzogne”, illazioni e “pura e semplice” diffamazione. Fare “ricerca” e corretta divulgazione per certi soggetti è, chiaramente, cosa al di sopra delle loro possibilità… Ma il Gruppo Camelot guarda oltre e, dopo un 2003 di assoluto successo, intravede fiducioso un futuro ancora più brillante e proficuo. Rimanendo ciò che era prima ma in maniera ancora più forte, sicura ed efficace. Un accordo tra “gentiluomini” (e gentildonne) dove la “Ricerca e Divulgazione in Ufologia (e nelle cosiddette “scienze” di frontiera) costituiscono gli elementi base della collaborazione tra gli iscritti, dove vengono condivise informazioni, mezzi tecnici e/o scientifici nonché i propri referes nei media e dove –soprattutto- l’assunzione di qualsiasi impegno avviene a titolo -esclusivamente- personale senza intaccare i vincoli e i limiti imposti dagli statuti delle singole, rispettive, associazioni a cui, eventualmente, aderiscono i sottoscrittori “.

Tutto molto semplice....quindi.
Come chiunque può constatare.

        Il Gruppo Camelot


AGREEMENT TRA I MEMBRI DEL GRUPPO CAMELOT

Premesso che le parti sopraindicate prevedono di partecipare ad una o più collaborazioni in modo concomitante per questo mezzo e/o collettivamente;
Premesso che le parti reciprocamente riconoscono che nella trattazione di tali collaborazioni ognuna può venire a conoscenza dell’altra/altri, compresi gli associati, d’identità, indirizzi, codici d’operazioni e/o entità d’ora in avanti indicate come “informazioni confidenziali”;
Premesso che nell’oggetto dell’accordo rientrano tutti i progetti relativi alle collaborazioni in oggetto presenti e future relative alle finalità del Gruppo Camelot.
Ciò premesso, in considerazione delle premesse e specificazioni qui statuite le parti si accordano come segue:
  1. Ricerca e Divulgazione in Ufologia (e nelle cosiddette “scienze” di frontiera) costituiscono gli elementi base della collaborazione tra i sottoscritti;
  2. Per conseguire quanto previsto al punto 1) si accetta la condivisione delle informazioni, delle indagini e dei mezzi tecnici e/o scientifici a disposizione (o nelle possibilità di utilizzo), nonché l’indicazione dei propri referes nei media.
  3. Ognuno, al di là delle reciproche appartenenze, deve “presentare”, se stesso, nei rapporti con testimoni o media -"anche"- come "Gruppo Camelot (d’ora in poi definito GC) e, conseguentemente, nei siti web sotto la sua responsabilità/controllo dovrà essere visibile e attivo un link al sito del GC.
  4. Questo agreement determina un'assunzione di impegni a titolo -esclusivamente- personale (con efficacia bilaterale ed eventualmente multilaterale) senza intaccare i vincoli e i limiti imposti dagli statuti delle singole, rispettive, associazioni a cui, eventualmente, aderiscono i sottoscrittori.
  5. Comunicati comuni verranno decisi, esclusivamente, in relazione ad attacchi, di qualsiasi tipo, che riguardano la dignità e l’immagine del GC nella sua interezza.
  6. Le modalità con cui verranno redatti i comunicati di cui al punto 5) saranno stabilite a maggioranza relativa all’interno della “lista riservata” in un tempo di 10 (dieci) giorni da quando si renderà palese una maggioranza relativa di iscritti.
  7. La maggioranza relativa di cui al punto 6) va intesa come maggioranza tra i votanti mentre, coloro che non si esprimono, non inferiscono sul quorum.
  8. Tutte le fonti e le informazioni confidenziali di una parte, precedenti alla sottoscrizione di tale agreement, sono una proprietà esclusiva di tale parte.
  9. Si deroga a quanto previsto al punto 8) solo nel caso in cui tali fonti e le informazioni confidenziali costituiscano carattere essenziale per la corretta applicazione del presente accordo.
  10. La deroga prevista al punto 9) può instaurare una procedura, così come previsto al punto 7), su richiesta di 2 membri del GC, espressamente dichiarata sulla lista riservata.
  11. Nessuna delle parti, compresi associati, collaboratori, affiliati e/o rappresentanti di una delle due parti tenterà, direttamente o indirettamente, di contattare o avviare negoziati con una fonte confidenziale e non farà alcun uso delle informazioni confidenziali dell’altra parte se non per mezzo di tale altra parte, né userà alcuno di tali contatti prima o dopo aver concluso un accordo con tale altra parte;
  12. Ogni parte conviene che nessuna di esse, né associati, collaboratori, affiliati e/o rappresentanti di tale parte, riveleranno a terze persone alcuna fonte o informazione confidenziale dell’altra parte ottenuta nel corso delle collaborazioni-cooperazioni oggetto dell’attività del GC.
  13. Se non si riuscisse a dirimere eventuali controversie si potrà ricorrere ad un arbitrato dove ciascuna parte nominerà un arbitro e, entrambi, il terzo. In mancanza di accoro il terzo arbitro (con funzioni di presidente del collegio arbitrale) verrà estratto a sorte tra i membri del GC.
Questo accordo comprende e fa riferimento alle norme standard internazionali di non circonvenzione e di segretezza.
Questo accordo sarà vincolante tra le parti, i loro successori e assegnatari a tempo indeterminato e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’apposizione dell’ultima sottoscrizione riportata in calce.
A testimonianza di ciò i sottoscritti hanno dato esecuzione a questo accordo il giorno, il mese e l’anno sotto indicati.
18 ottobre 2003

I firmatari:
Arena Tiziano, Ballini Eugenio, Bertelegni Franco, Biganzoli Sabrina, Bolognesi Paolo, De Gaetano Paolo, Drago Luigi, Luè Alessandro, Pallotta Lavinia, Rizzo Emiliano, Rondina Fabrizio, Sabadin Carlo, Vidali Tiziano