Curioso, davvero curioso il “fantasmagorico” mondo dell’Ufologia italiana. Alcuni di voi (pochi
in verità… credo) hanno –forse- letto da “qualche parte” divertenti commenti ed inesistenti
considerazioni relative ad una “famigerata” Carta che sarebbe stata alla base di qualche “oscura”
operazione di accentramento, di controllo di gruppi ed associazioni, di “limitazione” di libertà
e “modus operandi” altrui… Pura fantascienza… forse materia per chi –evidentemente- non ha tempo,
mezzi e capacità per svolgere una corretta (ed accettabile) attività di ricerca e divulgazione.
Comunque sia tali “farneticazioni”, in un certo senso, ci lusingano perché dimostrano
–inequivocabilmente- come alcuni personaggi sono costretti, per ottenere una pur minima
“visibilità”, ad attaccare quelli “più bravi” ricorrendo a “menzogne”, illazioni e “pura e
semplice” diffamazione. Fare “ricerca” e corretta divulgazione per certi soggetti è, chiaramente,
cosa al di sopra delle loro possibilità… Ma il Gruppo Camelot guarda oltre e, dopo un 2003 di
assoluto successo, intravede fiducioso un futuro ancora più brillante e proficuo. Rimanendo ciò
che era prima ma in maniera ancora più forte, sicura ed efficace. Un accordo tra “gentiluomini”
(e gentildonne) dove la “Ricerca e Divulgazione in Ufologia (e nelle cosiddette “scienze” di
frontiera) costituiscono gli elementi base della collaborazione tra gli iscritti, dove vengono
condivise informazioni, mezzi tecnici e/o scientifici nonché i propri referes nei media e dove
–soprattutto- l’assunzione di qualsiasi impegno avviene a titolo -esclusivamente- personale
senza intaccare i vincoli e i limiti imposti dagli statuti delle singole, rispettive,
associazioni a cui, eventualmente, aderiscono i sottoscrittori “.
Tutto molto semplice....quindi.
Come chiunque può constatare.
Il Gruppo Camelot
AGREEMENT TRA I MEMBRI DEL GRUPPO CAMELOT
Premesso che le parti sopraindicate prevedono di partecipare ad una o più collaborazioni in modo
concomitante per questo mezzo e/o collettivamente;
Premesso che le parti reciprocamente riconoscono che nella trattazione di tali collaborazioni
ognuna può venire a conoscenza dell’altra/altri, compresi gli associati, d’identità, indirizzi,
codici d’operazioni e/o entità d’ora in avanti indicate come “informazioni confidenziali”;
Premesso che nell’oggetto dell’accordo rientrano tutti i progetti relativi alle collaborazioni
in oggetto presenti e future relative alle finalità del Gruppo Camelot.
Ciò premesso, in considerazione delle premesse e specificazioni qui statuite le parti si
accordano come segue:
Ricerca e Divulgazione in Ufologia (e nelle cosiddette “scienze” di frontiera) costituiscono
gli elementi base della collaborazione tra i sottoscritti;
Per conseguire quanto previsto al punto 1) si accetta la condivisione delle informazioni, delle
indagini e dei mezzi tecnici e/o scientifici a disposizione (o nelle possibilità di utilizzo),
nonché l’indicazione dei propri referes nei media.
Ognuno, al di là delle reciproche appartenenze, deve “presentare”, se stesso, nei
rapporti con testimoni o media -"anche"- come "Gruppo Camelot (d’ora in poi definito GC) e,
conseguentemente, nei siti web sotto la sua responsabilità/controllo dovrà essere visibile e
attivo un link al sito del GC.
Questo agreement determina un'assunzione di impegni a titolo -esclusivamente- personale (con
efficacia bilaterale ed eventualmente multilaterale) senza intaccare i vincoli e i limiti
imposti dagli statuti delle singole, rispettive, associazioni a cui, eventualmente,
aderiscono i sottoscrittori.
Comunicati comuni verranno decisi, esclusivamente, in relazione ad attacchi, di qualsiasi tipo,
che riguardano la dignità e l’immagine del GC nella sua interezza.
Le modalità con cui verranno redatti i comunicati di cui al punto 5) saranno stabilite a
maggioranza relativa all’interno della “lista riservata” in un tempo di 10 (dieci) giorni da
quando si renderà palese una maggioranza relativa di iscritti.
La maggioranza relativa di cui al punto 6) va intesa come maggioranza tra i votanti mentre,
coloro che non si esprimono, non inferiscono sul quorum.
Tutte le fonti e le informazioni confidenziali di una parte, precedenti alla sottoscrizione
di tale agreement, sono una proprietà esclusiva di tale parte.
Si deroga a quanto previsto al punto 8) solo nel caso in cui tali fonti e le informazioni
confidenziali costituiscano carattere essenziale per la corretta applicazione del presente accordo.
La deroga prevista al punto 9) può instaurare una procedura, così come previsto al punto 7),
su richiesta di 2 membri del GC, espressamente dichiarata sulla lista riservata.
Nessuna delle parti, compresi associati, collaboratori, affiliati e/o rappresentanti di una
delle due parti tenterà, direttamente o indirettamente, di contattare o avviare negoziati con
una fonte confidenziale e non farà alcun uso delle informazioni confidenziali dell’altra parte
se non per mezzo di tale altra parte, né userà alcuno di tali contatti prima o dopo aver concluso
un accordo con tale altra parte;
Ogni parte conviene che nessuna di esse, né associati, collaboratori, affiliati e/o
rappresentanti di tale parte, riveleranno a terze persone alcuna fonte o informazione
confidenziale dell’altra parte ottenuta nel corso delle collaborazioni-cooperazioni oggetto
dell’attività del GC.
Se non si riuscisse a dirimere eventuali controversie si potrà ricorrere ad un arbitrato
dove ciascuna parte nominerà un arbitro e, entrambi, il terzo. In mancanza di accoro il terzo
arbitro (con funzioni di presidente del collegio arbitrale) verrà estratto a sorte tra i membri
del GC.
Questo accordo comprende e fa riferimento alle norme standard internazionali di non circonvenzione
e di segretezza.
Questo accordo sarà vincolante tra le parti, i loro successori e assegnatari a tempo indeterminato
e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’apposizione dell’ultima
sottoscrizione riportata in calce.
A testimonianza di ciò i sottoscritti hanno dato esecuzione a questo accordo il giorno, il mese
e l’anno sotto indicati.
18 ottobre 2003